MEDIATION NETWORK ITALIANO
Organismo di Mediazione iscritto al n° 1044 del Registro degli Organismi di Mediazione
con provvedimento del Ministero della Giustizia, ai sensi del D.Lgs. n.28/2010 e s.m.i..
MEDIATION NETWORK ITALIANO
E' associazione senza fine di lucro con lo scopo esclusivo di promuovere la cultura della conciliazione e delle altre tecniche di risoluzione alternativa delle controversie.
Compito primario è quello di riuscire ad offrire professionalità in materia di ADR, promuovendo la diffusione della cultura della conciliazione nel nostro Paese.
I rischi e i costi dello scontro sono lo spreco di risorse.
In caso di conflitto tra imprese, tra datore di lavoro e dipendente, tra familiari, tra condomini…, la mediazione e le tecniche ADR in generale, sono la più valida alternativa al processo in Tribunale.
COS'E' LA MEDIAZIONE CIVILE ?
La mediazione - procedura alternativa alla giustizia ordinaria - consente di risolvere le controversie civili e commerciali, vertenti su diritti disponibili, in maniera semplice ed efficace, senza formalità di procedura.
La mediazione civile e commerciale è disciplinata dal D.Lgs. n.28/2010 come modificato dal D.Lgs. n. 149/2022 ("Legge Cartabia") e può svolgersi presso enti pubblici o privati iscritti nel Registro tenuto presso il Ministero della Giustizia.
MEDIATION NETWORK ITALIANO è iscritta al n. 1044 del Registro degli Organismi di Mediazione istituito presso il Ministero di Giustizia.
Dal punto di vista del metodo e dei rapporti con il processo, la mediazione si può distinguere in:
- obbligatoria: quando insorge una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone, subfornitura ed obbligazioni contrattuali derivanti dall'emergenza COVID-19, è obbligatorio ricorrere alla mediazione prima di andare in giudizio;
- delegata: il giudice, anche in sede di giudizio di appello, può disporre, con ordinanza motivata, l'esperimento del tentativo di mediazione;
- per clausola contrattuale: quando il contratto, statuto o atto costitutivo di ente pubblico o privato prevede una clausola di mediazione, l'esperimento della mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
- facoltativa: scelta su libera iniziativa di una parte per ogni altra controversia vertente su diritti disponibili.
P.Iva e Codice Fiscale 02529810695
Sede legale: Ortona (CH) C.da Foro n° 137
La nostra segreteria, sita nella sede legale, riceve dal lunedi al venerdi dalle 9.00 alle 13.00
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